La Fipic istituisce il premio di addestramento

Tra le novità di rilievo introdotte recentemente dalla Federazione Italiana Pallacanestro in Carrozzin c’è il premio di addestramento.

Ecco il regolamento:

Art. 1 – Si considera, come primo tesseramento societario l’anno in cui viene effettuato il pagamento della quota sociale con decorrenza dalla stagione agonistica 2021/2022, anno di partenza del seguente regolamento.

Art. 2 – Si considera addestramento e formazione tecnica di avviamento l’operato della società messo in atto al fine di consentire ad un’atleta di poter intraprendere l’attività agonistica della pallacanestro in carrozzina.

Art. 3 – Il premio di addestramento spetta alla società che ha effettuato il primo tesseramento di un atleta di cui all’Art.1 ogni qualvolta questi si trasferisce da una società ad un’altra. Sono esclusi il prestito ed il prestito alternativo.

Art. 4 – Le società devono versare tale premio di addestramento, a partire dalla S.S. 2022/2023, direttamente alla società titolare del primo tesseramento ed inviare copia del documento comprovante tale versamento alla federazione, ai fini del perfezionamento del tesseramento stesso. Senza l’acquisizione del documento suddetto il trasferimento non è valido. Inoltre le società dovranno contestualmente versare alla FIPIC la quota di € 100,00 quale tassa amministrativa per ciascun trasferimento.

Art. 5 – Il premio di addestramento è diversificato a seconda dalla serie in cui l’atleta verrà utilizzato: € 500,00 per la serie B e/o serie giovanile – € 1.000,00 per la serie A. Il consiglio federale potrà progressivamente rimodulare le suddette cifre in base all’andamento nel tempo di tale premio.

Art. 6 – L’ammontare del premio di addestramento, nel caso l’atleta sia impiegato in due diversi campionati, sarà considerato quello previsto per la serie maggiore.

Art. 7 – Il premio addestramento è dovuto solo per gli atleti eleggibili per la nazionale italiana.

Art. 8 – Il premio di addestramento è raddoppiato in caso di tesseramento di atleta che al momento dell’inizio della stagione sportiva (1 ottobre) non abbia ancora compito 25 anni.

Art. 9 – Il premio di addestramento è dimezzato in caso di tesseramento di atleta che al momento dell’inizio della stagione sportiva (1 ottobre) abbia compiuto 40 anni.